Terra dei fuochi

Notizie e informazioni sulle attività di indagine nel territorio del patto "Terra dei fuochi"


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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2015 il decreto ministeriale 12 febbraio 2015 che per i siti a rischio presunto 5 e 4 ricadenti nei 57 comuni della provincia di Napoli e Caserta (DM 11 marzo 2014), aderenti al patto "Terra dei Fuochi" (direttiva ministeriale del 23 dicembre 2013), individua i terreni che:

  • possono essere destinati alle produzioni agroalimentari (classe A);
  • possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari e secondo condizioni indicate (classe B);
  • non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative e secondo le condizioni indicate (classe C);
  • non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale e secondo le indicazioni contenute (classe D).

Il decreto ha anche individuato i terreni, e le relative classi di rischio presunto, ricadenti nei 31 comuni della provincia di Napoli e Caserta di cui alla direttiva del 16 aprile 2014 da avviare a indagini dirette. Per tali terreni è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi, ma è consentita laddove:

  • le colture siano state già oggetto di controlli ufficiali con esito favorevole nell'arco degli ultimi dodici mesi per la presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale;
  • siano state effettuate indagini, su richiesta dell'operatore, dall'azienda sanitaria locale, con esito analitico favorevole per la presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale. I costi delle analisi sono a carico dell'operatore.

Il Ministero della salute ha trasmesso una nota informativa contenente le indicazioni operative per l'attuazione del decreto interministeriale 11 marzo 2014  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31/03/2014), con il quale è stato disposto il divieto di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli coltivati nelle aree della Campania classificate a più elevato rischio (5, 4 e 3) nell'area dei 57 comuni della cosiddetta "Terra dei Fuochi".

Il divieto non si applica solo se:

1) le specifiche colture al momento presenti sui terreni sono già state oggetto di controlli ufficiali per la presenza di contaminanti ambientali con esito favorevole nell'arco degli dodici mesi precedenti oppure se;

2) a seguito dei controlli ufficiali eseguiti dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente, su richiesta dell'agricoltore, i prodotti agricoli coltivati in tali aree risulteranno conformi alla normativa in materia di contaminanti.

In questo ultimo caso, allo scopo di fornire agli agricoltori campani uno strumento di ausilio per un più rapido espletamento della procedura di liberalizzazione dei proprio prodotti, il Ministero ha predisposto i modelli per la presentazione delle istanze di rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità competente (ASL).

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