Agricoltura biologica

Biologico vuol dire qualità certificata


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Dopo discussioni lunghe in sede europea, è sato varato un nuovo regolamento che è sato frutto di un grande lavoro di mediazione tra gli Stati, tanto che ha avuto bisogno di tutta una serie di regolamenti delegati e o di indirizzo, emanati successivamente per essere, come dire "completo"). Il risultato di tutto questo, complice anche il COVID del 20202, è stato lo slittamento al 01 gennaio 2022 come data di inizio validità. Si tratta del: Regolamento (UE) 848/2018.

Tra gli elementi di novità introdotti dalle nuove norme sono da segnalare:

  1. Gli ambiti di applicazione non sono cambiati, ma sono stati introdotti come "autorizzati all'uso" alcuni prodotti legati all’agricoltura biologica come: sale marino, cera d’api, oli essenziali e preparati erboristici tradizionali (Art. 2).
  2. È stata introdotta la possibilità di ottenere certificazioni di gruppo. Questa richiede, tuttavia, precise condizioni, come: un sistema comune di commercializzazione dei prodotti biologici ottenuti da tutti i membri del gruppo, un costo di certificazione individuale superiore al 2% del fatturato bio e che il gruppo abbia personalità giuridica (Art. 36).
  3. Compare la possibilità di utilizzare, registrare e commercializzare sementi di materiale eterogeneo. Questo è un cambio radicale imposto alla normativa sementiera che offre la possibilità a singoli agricoltori o a gruppi di essi di moltiplicare e selezionare la propria semente di qualunque vegetale, ma le esperienze principali a oggi sono sui cereali come frumento e orzo, sui fagioli e su alcune orticole come il pomodoro, ie registrarle nella loro eterogeneità. Insomma ci si allontana dall’ideotipo della “varietà” «distinta» da quelle già figuranti nell’elenco europeo, «omogena» e «stabile» (i cosiddetti criteri DUS, dall’inglese distinctness, uniformity, stability). Le varietà tradizionali e le popolazioni locali, infatti, non sono mai omogenee, ma mantengono una parte di eterogeneità per potersi evolvere al cambiamento delle condizioni di coltivazione e climatiche. Questo è un tratto che nel biologico è fondamentale ma anche nell’agricoltura convenzionale potrebbe essere di grande aiuto.
  4. Altra novità prevista è quella di poter Si punta a una maggior precisione nel determinare la provenienza delle materie prime agricole nei prodotti trasformati. Dalla dicitura “UE” o “Non Ue” si passa al nome di un paese e di una regione se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione. Per l’indicazione del luogo possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5% della quantità totale in peso di materie prime agricole. Prima era il 2% (Art. 32). Una etichettatura del genere viene ad essere l’unica etichettatura "davvero verificata" sulla provenienza delle materie prime.
  5. Con il nuovo Regolamento sul biologico viene introdotta un’importante novità: il Certificato sarà unico (art. 35, par. 1, del Reg. (UE) n. 2018/848) e riporterà le informazioni del vecchio Documento giustificativo (le attività aziendali, le sedi, le strutture) e l’elenco dei prodotti/etichette autorizzati per l’operatore, in precedenza contenute nel Certificato di conformità. Così come richiamato dall’art. 12 del Reg. di esecuzione (UE) n. 1165/2021, i Documenti giustificativi rilasciati prima del 1° gennaio 2022 potevano rimanere validi non oltre il 31 dicembre 2022. Nel dettaglio, le informazioni che devono necessariamente essere presenti nel nuovo Certificato sono elencate di seguito (nell’allegato VI del Reg. UE n. 2018/848) sono riportate di seguito:
    • numero identificativo del documento;
    • indicazione se si tratta di un operatore o di un gruppo di operatori;
    • nome e indirizzo dell’operatore o del gruppo di operatori;
    • attività svolta (produzione, preparazione, distribuzione, magazzinaggio, importazione, esportazione, immissione sul mercato);
    • nome, indirizzo e codice identificativo dell’Organismo di Controllo prescelto;
    • categorie di prodotti e metodo di produzione (esclusivamente biologico, misto biologico/non biologico, in conversione);
    • elenco dei membri del gruppo di operatori (solo nel caso di certificazione di gruppo).