Foreste

Le norme per i Vivai Forestali



Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 22 maggio 1973, n.269 che disciplina la produzione e il commercio di sementi e piante da rimboschimento e del Decreto Regionale Dirigenziale n.5/325 del 7 dicembre 2001, la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimentoè subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una apposita commissione istituita presso il Settore Foreste, Caccia e Pesca dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania. Pertanto, ciascun vivaista forestale, operante sul territorio campano, che intende produrre per commercializzare o solo commercializzare materiali di moltiplicazione a fini forestali appartenenti alle specie riportate nella tabella A, allegata alla L. 269/73, deve essere in possesso della licenza rilasciata ai sensi della succitata legge 269/73 e successive modifiche e integrazioni. Se le stesse specie forestali inserite nella tabella A vengono utilizzate per altri scopi, non sono soggette alla disciplina della citata legge. Di seguito viene indicato l'iter procedurale previsto per il rilascio della licenza:

Le ditte devono presentare istanza alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio, corredata da visura catastale, titolo di possesso dei terreni, relazione tecnica sul tipo di attività che si intende svolgere con riferimento alle specie che si intende allevare, sulle caratteristiche dei luoghi, sugli impianti e attrezzature a disposizione, planimetria generale del fondo in scala 1:2.000 con indicazione delle specie coltivate redatta da un tecnico abilitato;

La CCIAA trasmette la richiesta, per il prescritto parere, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste, competente per territorio, che procede all'istruttoria dell'istanza e alla relativa verifica in campo; o Le risultanze dell'istruttoria vengono trasmesse, sotto forma di verbale, al Settore Foreste, Caccia e Pesca che a sua volta le sottopone alla Commissione che si pronuncia sull'idoneità della ditta richiedente;

Il parere formulato dalla Commissione viene trasmesso alla CCIAA per il rilascio, se il parere è favorevole, della prevista licenza alla produzione a scopo di vendita ed alla vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento di cui all'art. 2 della Legge 22 maggio 1973, n. 269.

Le ditte titolari di licenza, devono tenere, per ogni sito produttivo, i seguenti registri, nonché effettuare le seguenti registrazioni:

- Registro di carico e scarico, così come previsto dal D.M. 15/11/1974, nel quale devono essere cronologicamente e analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle aventi altra provenienza. Le pagine del su indicato registro devono essere numerate progressivamente e vidimate dal dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste, competente per territorio, prima della sua utilizzazione. Il registro si compone di cinque parti riguardanti, rispettivamente, i frutti forestali (Tabella A); le sementi di conifere (Tabella B); le sementi di latifoglie (Tabella C); le piante e parti di piante di conifere (Tabella D); le piante e parti di piante di latifoglie (Tabella E). Le tabelle di cui si compone il registro possono essere scaricate direttamente da questo sito ma, in ogni caso, sono soggette alla vidimazione di cui sopra.

- Registro dei vegetali e Prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi - Allegato XI del D.M. 31/01/96. In tale registro devono essere annotate tutte le movimentazioni di vegetali e prodotti vegetali sottoposte alla passaportazione delle piante; Per i materiali di moltiplicazione di piante forestali ad uso ornamentale (D.L.vo 151/2000) occorre che siano effettuate le seguenti registrazioni: - elenco delle varietà non protette o non iscritte a registri ufficiali; - materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda; - comparsa di organismi nocivi e dei trattamenti effettuati; - composizione della partita; - campioni effettuati e relativi risultati.

Ciascun vivaio, inoltre, deve possedere: a) l' iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.); b) l' autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante CE; c) la registrazione del fornitore;

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