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Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014-2020

F.A.Q. Misura 5.6.9
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura


(aggiornamento 21.12.2017)

La spesa massima ammissibile non si riferisce al contributo pubblico ma al totale dell'investimento su cui è applicata, a seconda dei casi, la percentuale di cofinanziamento.

Le alghe sono inserite tra i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'allegato 1 al Reg (UE) n. 1379/2013 del 11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati (OCM) e, pertanto, si ritiene che la Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" possa finanziare investimenti di trasformazione di alghe. S precisa che la misura finanzia interventi di trasformazione e non coltivazione di alghe.

La "pesca costiera artigianale" così come definita nel comma 14, par.2 dell'art.3 del Reg. (UE) n. 508/2014 è "la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n.26/2004 della Commissione"; il Piano di Azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale" di cui all'allegato 7 al PO-FEAMP 2014-2020, al paragrafo 1.1, definisce la "pesca costiera artigianale" analogamente a quanto riportato nel Reg. (UE) n. 508/2014, richiamando, però, l'allegato I del Reg.(CE) 1799/2006 e non quello del regolamento (CE) n.26/2004 in ragione alle modifiche intervenute per quest'ultimo.

Per "interventi connessi alla pesca costiera artigianale" il Reg. (UE) n. 508/2014 offre la possibilità di aumentare fino ad un massimo di 30% l'intensità di aiuto previsto per la misura, Per interventi connessi alla pesca costiera artigianale non si fa riferimento alla produzione ma debbano intendersi tutti quelli realizzati: da imprese e da pescatori esercenti l'attività di pesca costiera artigianale ovvero su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definite nel Piano di Azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale. E' utile richiamare l'attenzione sull'inquadramento generale delle imprese di pesca; a tal fine si ritiene che tra i possibili beneficiari dell'aumento della percentuale di intensità di aiuto pubblico debbano essere annoverati non solo le imprese di piccola pesca costiera o pescatori autonomi così come definiti nell'art.1 della Legge 250 del 13 marzo 1958, ma anche tutte quelle che, pur non rientrante in tale Legge, impiegano imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n.1799/2006 della Commissione"

Nei casi in cui le imprese di pesca risultino gestori di imbarcazioni afferenti alla piccola pesca costiera e non, occorre, qualora si beneficia dell'intensità di aiuto aggiuntivo del 30%, che l'aiuto addizionale ricada effettivamente sul segmento della pesca costiera artigianale.

L'acquisto del capannone/immobile è riconosciuto nel limite del 10% del totale (15% nel caso di siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale) le spese per l'ammodernamento non rientrano in tale limite ma sono finanziabili con la percentuali, a seconda dei casi, previste al paragrafo 4.1 "intensità dell'aiuto" del bando di Misura.

I costi indicati nella domanda non sono previsti tra le spese ammissibili della Misura. In particolare:

  • i costi per certificazione ISO 9001 non sono ammissibili in quanto rientrano tra "tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario"
  • le attività di comunicazione Brand Management invece non sono riconducibili alla Misura ma sono ascrivibili alla Misura 5.68 del Programma FEAMP.

I preventivi, devono riferirsi all'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibile dalla motrice.

Il raffronto tra gli stessi, come indicato nella tabella A2.4.6, deve essere svolta dal tecnico progettista in base alle caratteristiche richieste e alla descrizione del bene fornita dal fornitore. Si ricorda che i preventivi devono riportare, pena la loro inammissibilità, i dati previsti dai punti 1 ad 8 del paragrafo 6.1.2 "Forniture e servizi" del bando di Misura.

7) [21.12.17] Al punto 5.5 Lettera I del bando di cui alla DRD 260 del 31/10/2017, è riportato "E' data facoltà all'impresa, a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento, e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, pena la decadenza dalla citata inclusione, di migliorare i propri indici di bilancio, attraverso un aumento del mezzi propri da approvare a cura dell'organo deputato per legge. La prova del miglioramento degli indici, deve essere desunta da documentazione comprovante l'effettivo incremento, (conferimenti, versamenti, ecc.), e dal bilancio redatto ai sensi dell'art. 2424 e 2425 del cod. civ., inclusivo di inventario ai sensi dell'art. 2217, sottoscritto dal beneficiario e asseverato da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o dei revisori legali". Si intende anche un previsto aumento di capitale sociale deliberato con verbale di assemblea riunitosi entro il 5 gennaio, data di scadenza del bando, ed allegato alla domanda di agevolazioni, cioè per esemplificare se la Società X attualmente ha un patrimonio netto di € 100.000 e vuole effettuare un investimento di € 800.000, se il giorno 15 dicembre riunisce l'assemblea straordinaria dei soci che delibera un aumento di capitale sociale di € 100.000 con versamento immediato e finalizzato alla partecipazione al bando, rispettando così l'indice di indebitamento previsto dal bando, cioè il rapporto tra totale dell'investimento e il capitale Proprio è minore o uguale a 4, in questo caso la domanda risulta ammissibile?

Il miglioramento effettivo degli indici di bilancio, come indicato al punto 5.5, lettera I del bando, deve avvenire "…a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità a finanziamento, e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva…". Pertanto, al momento della presentazione della domanda basta il previsto aumento di capitale sociale deliberato con verbale di assemblea dei soci.

L'art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013 prevede che non sono selezionate per il sostegno dei fondi SIE (e quindi del FEAMP) le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Autorità di Gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario".

Nel dettaglio:

  • nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
  • nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto);
  • nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte.