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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 4.1.1 - Condizioni di ammissibilità


(aggiornamento 22.11.2016)

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Le condizioni indicate nel quesito, contradditorie fra loro, non consentono di esprimere una risposta esaustiva. In ogni caso, un giovane agricoltore che non ha ottenuto il premio di primo insediamento (e pertanto non possiede i requisiti per l'accesso alla tipologia di intervento 4.1.2), se in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, di cui all'art. 7 del bando della tipologia di intervento 4.1.1, può per tale tipologia di intervento presentare domanda di sostegno.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno, sarà valutata la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, che per la presente tipologia di intervento dovrà risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B. La dimensione economica aziendale, calcolata utilizzando i dati delle tabelle 01 e 02 allegate al Bando, tiene a base esclusivamente le produzioni rilevate dal Piano colturale, parte integrante del Fascicolo aziendale.
L'azienda che non ha sottoscritto l'atto di sottomissione associato ad un progetto PSR 2007-2013 Misura 121 può presentare domanda di sostegno, in quanto tale fattispecie non contravviene alle condizioni di ammissibilità previste dal Bando.
I richiedenti il sostegno devono essere proprietari dei beni immobili sui quali si intende realizzare l'investimento, ovvero titolari di altro diritto reale o diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso. Fra le forme di conduzione ammesse rientrano sia la "Custodia Giudiziaria, che le "Concessioni e locazioni di beni immobili demaniali". In tal senso, la risposta è affermativa. Resta fermo tuttavia che dovrà essere in ogni caso garantito il rispetto degli impegni previsti in relazione agli investimenti finanziati.
1) Sì, sono ammissibili al sostegno ai sensi della tipologia di intervento 4.1.1 e 4.1.2 i progetti di investimento aventi ad oggetto l'avvio di attività di elicicoltura, in quanto assimilabile alla categoria "carni e altri prodotti primari di origine animale" prevista dall'Allegato I del TFUE.
2) L'attività di allevamento e produzione di lumache (elicicoltura) non concorre al calcolo per la determinazione della Produzione Standard aziendale, in quanto essa non risulta essere compresa nelle produzioni indicate nella tabella 02 (documento di raccordo fra voci di rubrica dei PS Campania e produzioni aziendali da fascicolo) e nelle voci di rubrica indicate nella tabella 01 CRA/INEA. Pertanto, si precisa che ai fini dell'ammissibilità del richiedente l'esercizio della sola attività di elicicoltura:
 non soddisfa il requisito minimo di accesso inerente la dimensione economica, espressa in Produzione Standard;
 non consente di determinare l'incremento del valore della Produzione Standard iniziale, richiesta ai fini dell'ammissibilità della tipologia di intervento 6.1.1.
A seguito di approfondimenti, si rende necessaria una rettifica alla riposta precedentemente fornita. Relativamente ai processi produttivi è necessario far riferimento al piano colturale presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della determinazione della potenzialità produttiva aziendale devono essere considerate le produzioni conseguite a seguito delle semine realizzate durante l'annata agraria (1 Novembre – 31 Ottobre) nella quale ricade l'epoca di presentazione della domanda di sostegno. Nello specifico, per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in pieno campo" possono essere realizzati fino ad un massimo di tre raccolti l'anno (uno principale e due secondari). Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "fiori e piante ornamentali in pieno campo" possono essere considerati massimo due raccolti (uno principale ed uno secondario). Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in orto industriale" possono essere considerati fino ad un massimo di tre raccolti (uno principale e due secondari). Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in serra" possono essere considerati massimo due raccolti (uno principale ed uno secondario). Ulteriori delucidazioni sulla corretta determinazione della potenzialità produttiva aziendale sono disponibili sulla pagina internet del sito regionale dedicata all'attuazione della presente tipologia di intervento.
Occorre far riferimento alla Tabella 02 di raccordo fra voci di rubrica della Produzione Standard Campania e produzioni aziendali da fascicolo nella quale sono rappresentati anche i capi bufalini.
Come disposto all'art. 11 del bando, la redditività aziendale delle produzioni agricole e zootecniche effettivamente realizzate è calcolata applicando a queste i valori unitari di Produzione Standard determinati dall'INEA e riportati nella tabella 01 e 02 allegate al bando. Queste consentono di attribuire a ciascuna categoria zootecnica il relativo valore della PS. In ogni caso, la relazione che accompagna la domanda di sostegno dovrà rappresentare in maniera puntuale l'effettiva consistenza e composizione del patrimonio zootecnico aziendale. Le informazioni fornite verranno verificate attraverso l'utilizzo della BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica).
Il piano di coltivazione, parte integrante del fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda deve essere aggiornato. Al riguardo si precisa quanto previsto nella circolare Agea prot. ACIU 2015. 141 del 20/03/2015 richiamata nelle Diposizioni Generali attuative per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali: "per ciascuna particella le date di inizio e fine delle destinazioni colturali previste. Al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dell'agricoltore e considerando che la dichiarazione esprime l'intenzione dell'agricoltore riguardo alla destinazione della superficie, la data iniziale e finale si intende riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento. Qualora l'intenzione dell'agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione. Il periodo di coltivazione deve essere in ogni caso compatibile con il periodo di conduzione delle superfici ricadenti nell'appezzamento". In ogni caso la relazione tecnica che accompagna il progetto deve dimostrare la fattibilità agronomica del piano di coltivazione presentato con particolare riferimento all'eventuale successione previste (caratteristiche dei terreni, disponibilità irrigue; condizioni pedoclimatiche…).
Concorrono alla determinazione del PS aziendale le sole superfici agricole indicate nel fascicolo aziendale validato per le quali il possesso, come definito all'art. 7 "condizioni di ammissibilità" del bando, è mantenuto per almeno la durata del vincolo di destinazione degli investimenti. Pertanto, risultano escluse dal calcolo del PS aziendale le superfici condotte in comodato d'uso.
Le coltivazioni foraggere rientrano comunque (indipendentemente dal numero e dalla tipologia di capi allevati e dagli ettari coltivati) nel computo del calcolo della Produzione Standard complessiva aziendale.
No, non è ammissibile in quanto la filiera considerata non rientra tra quelle interessate dalla tipologia di intervento.