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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 4.2.1 - Condizioni di ammissibilità


(aggiornamento 06.06.2017)

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I dati cui occorre fare riferimento per il calcolo degli indici sono quelli desumibili dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato o, se tenuto al deposito, a quello depositato presso la C.C.I.A.A.. Qualora l'azienda richiedente non abbia ancora provveduto alla approvazione e deposito, se tenuta, del bilancio relativo all'esercizio 2016, il bilancio di riferimento ai fini della determinazione degli indici sarà quello dell'anno precedente (2015).
Ai fini della determinazione dell'indice di autonomia finanziaria, per le società che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, il numeratore deve essere identificato nella voce patrimonio netto, il quale esprime il valore risultante dalla situazione patrimoniale aziendale (Capitale Sociale + Riserve + Utili/Perdite di esercizio ed esercizi precedenti portati a nuovo). Si precisa che il valore del Capitale Sociale cui fare riferimento è pari a quello versato dal/i socio/i. Pertanto, qualora l'azienda richiedente abbia già deliberato un aumento di Capitale Sociale nel corso di esercizi pregressi, si conferma la possibilità di provvedere al versamento entro la data di presentazione della Domanda di Sostegno. Al fine di assicurare parità di trattamento, è data facoltà alle aziende richiedenti il sostegno di aumentare il proprio Capitale Sociale mediante sottoscrizione e contestuale versamento dello stesso, da effettuarsi obbligatoriamente prima della presentazione della Domanda di Sostegno. In entrambi i casi si dovrà provvedere ad allegare, al pari di quanto disciplinato al punto M 1 del paragrafo "12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE" del bando una certificazione da parte di un professionista abilitato, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili, del rispetto dell'indice di autonomia finanziaria e della correttezza dei dati utilizzati per il calcolo dello stesso, dimostrata mediante idonea documentazione contabile (delibera assemblea; versamento soci; libro soci; etc.) da presentare unitamente alla certificazione richiesta.
Per quanto attiene il valore del denominatore dell'indice di autonomia finanziaria, quest'ultimo deve essere determinato, in coerenza con quanto definito per chi non presenta il bilancio, sottraendo alla voce Totale Passivo di Stato Patrimoniale i debiti di natura commerciale esigibili entro l'esercizio (Debiti verso Fornitori a breve termine).
Sì. I progetti di investimento, come disposto al paragrafo "7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'" del bando, devono essere ubicati nel territorio della Regione Campania ai fini dell'ammissibilità a finanziamento.
La biomassa da utilizzare per alimentare i generatori di calore e gli impianti di cogenerazione per la produzione di energia, ammissibili a finanziamento dalla Tipologia di Intervento 4.2.1, non deve essere classificata come rifiuto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, e deve essere esclusivamente quella riportata nell'Allegato X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, lettere da b) ad f) comprese, ossia:
- Materia vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate - lettera b);
- Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura - lettera c);
- Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti - lettera d);
- Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
- Sansa di oliva disoleata, avente determinate caratteristiche (come definite all'Allegato X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii) – lettera f).
Sì, purché l'azienda richiedente il sostegno garantisca un'adeguata partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'investimento. A tal fine, la garanzia del vantaggio è riscontrata mediante l'acquisto della materia prima, in questo caso il risone, direttamente dai produttori agricoli per una quota superiore al 50% della quantità totale annua che sarà acquistata dall'azienda.
La farina rientra nei "Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina" di cui al Capitolo 11 dell'Allegato I del T.F.U.E.
Si premette che il Programma di Sviluppo Rurale riguarda anche l'agroindustria in una logica di integrazione delle filiere. Per tale motivazione la scheda di misura prevede il vincolo secondo il quale il 50% della materia prima acquisita debba provenire direttamente dai produttori. Tanto premesso, già nel corso della negoziazione della modifica al PSR, non è stata accolta una richiesta di modifica di analogo contenuto. Nulla vieta in ogni caso che l'industria di trasformazione della pasta, che dimostri con le intese di fornitura che riceve il grano direttamente dai produttori, possa esternalizzare la fase di molitura del grano acquistato dai produttori analogamente a quanto avviene per la fase di smembratura del risone. In conclusione l'utilizzo della materia fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50% della quantità totale annua che dovrà essere acquistata dall'impresa richiedente, è una delle condizioni di ammissibilità, dalla quale non si può prescindere; ne consegue che i mulini non possono essere considerati alla stregua dei produttori agricoli, a meno che non rispondano a specifici requisiti. Tuttavia la partecipazione al bando della tipologia 421 non è preclusa ai pastifici che ai fini della dimostrazione del predetto requisito di ammissibilità possono:
a) provvedere anche alla trasformazione in farina del grano conferito dagli agricoltori, implementando in azienda specifiche attività;
b) acquistare grano già trasformato in farina direttamente da produttori agricoli;
c) acquistare grano dagli agricoltori esternalizzando la fase di molitura presso industrie a tanto specializzate.
Il contratto di leasing finanziario rientra tra i titoli di possesso ammissibili. Parimenti agli altri titoli, il contratto di leasing deve avere una durata tale da assicurare la disponibilità giuridica del bene per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e per i successivi 5 anni dal pagamento finale. E' inoltre richiesta in sede di presentazione della domanda un'espressa autorizzazione ad eseguire i miglioramenti sui beni oggetto d'intervento.
L'ammissibilità a finanziamento non è subordinata alla capacità di realizzare quantità minime di produzione. Tuttavia, gli investimenti devono essere coerenti e dimensionati all'effettiva capacità produttiva aziendale e giustificati dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, come richiesto al paragrafo 3.2 – "Descrizione degli investimenti che si intendono realizzare" - della relazione descrittiva del Business Plan.
Le ditte individuali e le società che non sono tenute dalle norme vigenti al deposito del bilancio di esercizio, al fine di soddisfare il requisito sopraindicato, devono dimostrare la disponibilità del capitale necessario per sostenere il programma d'investimento, pari almeno al 33% del costo totale del progetto. Pertanto, tali soggetti sono tenuti a presentare idonea documentazione bancaria, costituita da:
- attestazione dell'istituto finanziario, qualora essi dispongano di proprie risorse;
- lettera di benestare dalla quale si rilevi la disponibilità di un istituto finanziario/banca a finanziare il progetto, l'importo concedibile, il tasso applicato e la durata del mutuo. Si specifica che la lettera di benestare potrà essere rappresentata, rispondendo alle medesime richieste del bando, anche da una lettera di disponibilità da parte dell'istituto finanziario/banca alla concessione di un'apertura di credito, anche condizionata all'ottenimento del sostegno, con esplicita indicazione dell'importo e di eventuali clausole risolutive.
Per le società obbligate al deposito del bilancio d'esercizio i dati, cui fare riferimento per il soddisfacimento del requisito di ammissibilità attinente il rapporto tra costo totale del progetto e patrimonio netto (≤ 3), saranno desunti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e depositato presso la C.C.I.A.A.

3.10) [08.05.17] Il paragrafo 11. del Bando, relativo ai "Criteri di selezione", riporta al punto 1.1 (Attività principale del richiedente) l'assegnazione di 20 Punti in caso di attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata da "società cooperativa" – iscritta alla sezione speciale agricola – o "da impresa in contratto di rete con aziende agricole". Ciò premesso, si chiede:
1) É consentito che una Società di capitale attiva nella produzione di vini – e che intende partecipare al Bando in oggetto - statuisce una "Rete di imprese" (senza personalità giuridica) con una Cooperativa agricola di produttori di uva da vino e sottoscrive con la medesima un apposito "Contratto di rete"? La Società di capitali può beneficiare dell'assegnazione del punteggio (20 Punti) previsto al punto 1.1 dei Criteri di selezione?
2) É consentito che dei due attori del raggruppamento in "Rete" (la Società di capitali e la Cooperativa agricola), pur sottoscrivendo il "Contratto di rete" manifestando l'interesse comune al sostegno delle produzioni vitivinicole di qualità certificata e alla loro promozione sui mercati di riferimento, partecipi agli interventi/investimenti di cui al Bando solamente la Società di capitali?
3) In caso di partecipazione al Bando secondo le condizioni suddette, la Società di capitale deve sottoscrivere con parte o tutti i soci della Cooperativa formali Contratti di fornitura di uva da vino, oppure con la Cooperativa stessa in rappresentanza dei soci?

1) Sì, è consentito alla società richiedente di sottoscrivere un Contratto di Rete (senza personalità giuridica) con aziende agricole per beneficiare del punteggio previsto dal criterio 1.1.
2) Sì, è consentito alla sola Società di Capitali, aderente alla Rete, di richiedere il sostegno per gli investimenti di cui al presente Bando.
3) Ai fini del soddisfacimento della condizione di ammissibilità attinente la partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi che derivano dagli investimenti, la Società di Capitale deve allegare alla Domanda di Sostegno le intese di fornitura sottoscritte con i singoli soci della Cooperativa agricola, qualora essi non abbiano l'obbligo del conferimento del prodotto. Di contro, qualora lo Statuto/Regolamento della Cooperativa preveda l'obbligo del conferimento del prodotto da parte dei soci, la Società di Capitali deve sottoscrive l'intesa di fornitura con la Cooperativa agricola e presentare lo Statuto/Regolamento della Cooperativa, l'elenco dei soci con la distinta delle superfici e delle produzioni conferite.

3.11) [08.05.17] La Tipologia di intervento 4.2.1 prevede la costituzione/aggiornamento del "Fascicolo aziendale", il quale dovrà contenere le informazioni relative ai "beni immobili" condotti dall'impresa corredati dai relativi titoli di possesso, nonché i "beni non alienati" presenti nel libro cespiti o libro inventario dell'impresa. Al riguardo, il fascicolo aziendale è stato concepito da AGEA per le imprese agricole e non per le imprese agro-industriali, pertanto, non prevede tutte le tipologie di beni in dotazione alle imprese agro-industriali, beni per la maggior parte altamente specializzati (addirittura vi sono imprese che hanno oltre 500 beni nel libro cespiti). A tal proposito, i consulenti ISMEA durante la riunione formativa sul BPOL tenutasi in Regione Campania il 31 Marzo u.s., hanno chiarito che in fase di caricamento dei dati economici nel software è stata concessa la possibilità di aggregare i beni aziendali con l'obbligo di dettagliarli nella relazione tecnica accompagnatoria. Tenuto conto quindi della difficoltà di caricare nel fascicolo aziendale tutti i "cespiti" (es: beni immateriali, macchine/attrezzature, manutenzione su beni di terzi come ad esempio le ristrutturazioni di capannoni o macchine in affitto, ecc.) dell'impresa agro-industriale, si chiede se è possibile semplificare la procedura caricando solo i "beni immobili" e quelli mobili più rappresentativi ed allegando all'istanza di finanziamento sia il libro cespiti sia dettagliando tutti i cespiti nella relazione tecnica che accompagna il BPOL.

Le imprese agroindustriali richiedenti il sostegno possono limitare il caricamento nel fascicolo aziendale ai soli beni immobili e ai macchinari/attrezzature più rappresentativi, dettagliando nella relazione tecnica che accompagna il BPOL la dotazione aziendale di beni materiali e immateriali posseduti, ed allegare alla Domanda di Sostegno il libro cespiti o libro inventario dell'impresa unitamente alla documentazione contabile.
Il requisito attinente la partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti sarà verificato mediante la presentazione di intese di fornitura della materia prima, riportanti i seguenti elementi:
1) dati identificativi dell'impresa e del soggetto fornitore;
2) tipologia, qualità e quantità annua della materia prima oggetto dell'intesa di fornitura;
3) distinta delle superfici con estremi catastali e/o dei capi allevati e stima delle produzioni;
4) periodo dell'impegno.
Nei casi in cui l'intesa sia sottoscritta con Cooperative agricole, Consorzi e Organizzazioni di Produttori i cui soci hanno da statuto o da regolamento interno l'obbligo di conferimento del prodotto, all''intesa di fornitura (che comunque dovrà riportare i dati identificativi dell'impresa e del soggetto fornitore; tipologia, qualità e quantità annua della materia prima oggetto dell'intesa e periodo dell'impegno) dovrà essere allegato lo Statuto/Regolamento, l'elenco dei soci conferitori e la distinta delle produzioni conferite. Ove l'impresa richiedente sia una Cooperativa agricola, Consorzio di cooperative, Organizzazione di Produttori i cui soci hanno da statuto o da regolamento interno l'obbligo di conferimento del prodotto, in luogo delle intese di fornitura, sarà necessario presentare:
1) Statuto societario/Regolamento, dal quale si evinca l'obbligo del conferimento del prodotto da parte dei soci;
2) Elenco dei soci (ove non rilevabile dal certificato camerale) con la distinta delle produzioni conferite.
1) Sì il caseificio può beneficiare del finanziamento nel rispetto del punto 4 del paragrafo 7 pag. 6 del bando, che richiede la fornitura diretta da produttori agricoli per una quota superiore al 50%.
2) il produttore agricolo primario può essere ubicato anche fuori regione (nel territorio UE).
La produzione di "liquore alla rucola", non è ammissibile al finanziamento come si evince tra i requisiti di ammissibilità del bando, in cui si dice "la materia prima agricola (in questo caso la rucola) deve essere una quota superiore al 50% della quantità annua acquistata per il prodotto lavorato.
1 Per la definizione della quota di materia prima extra aziendale si deve fare riferimento alla totalità della materia prima che l'impresa intende lavorare
2.La provenienza della materia prima può provenire anche fuori regione (nel territorio UE).
Con riferimento alla tipologia di intervento 4.2.1. è ammissibile l'attività di produzione e confezionamento di pinoli (filiera ortofrutticola), ma non è ammessa l'attività di torrefazione del caffè (prodotto afferente a nessuna delle filiere elencate al paragrafo 7 del bando.
L'attività di confezionamento e la calibratura delle uova non è ammissibile in quanto non rientra tra le filiere indicate nel bando al paragrafo 7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.
La preparazione per il mercato di ortaggi e frutta, finalizzata alla realizzazione di prodotti rispondenti alle norme di commercializzazione generale dei prodotti ortofrutticoli, può essere intesa come lavorazione.
Un mangimificio per alimenti zootecnici che trasforma prodotti agricoli in entrata di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea nell'ambito delle filiere riportate nel bando al capitolo 7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' può partecipare alla tipologia di intervento 4.2.1 .
Un Mulino che compra grano, rispettando le condizioni riportate nel bando al paragrafo 7, e produce farina può chiedere a finanziamento l'attrezzatura per produrre pane e pasta.
Una società agricola che non è tenuta alla redazione del bilancio, ai fini del calcolo del rapporto capitale impegnato/debito finanziato può presentare un bilancio aggiornato redatto da un professionista abilitato, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Per realizzare interventi di miglioramento il richiedente può disporre dell'immobile in forza di un contratto di locazione registrato ad uso commerciale che copra temporalmente il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e per i successivi 5 anni dal pagamento finale a garanzia del rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013, che comunque, come riportato nella nota 1 a pag 4 del paragrafo condizioni di ammissibilità, deve garantire il possesso per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
In riferimento alla disponibilità di materia prima, un'azienda vitivinicola che lavora il 40% di uve prodotte su terreni propri, deve produrre intese di fornitura per il 60% della materia prima che si intende trasformare, e di questa, una quota superiore al 50% deve essere fornita da produttori agricoli.