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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 4.2.1 - Criteri di selezione


(aggiornamento 06.06.2017)

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Il criterio di selezione 1.2 "Ubicazione degli impianti di lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli" intende favorire le imprese agroindustriali operanti in filiere produttive che rappresentano una vocazione nell'ambito delle macroaree entro le quali è localizzato l'investimento. Il criterio territoriale, pertanto, non attribuisce un punteggio per le imprese operanti nella filiera delle piante medicinali e officinali, in quanto tale filiera non rappresenta una specifica vocazione per il territorio.

8.6) [17.05.17] 1) Nei criteri di selezione (art. 11 del Bando) si fa riferimento alla possibilità di acquisire un punteggio in caso di possesso di certificazioni volontarie. Si chiede, pertanto, se tra esse si possa considerare anche la certificazione sulla Gestione della Qualità ISO 9001:2008;
2) è possibile ottenere l'assegnazione di un punteggio nel caso in cui si disponga l'impegno dei soci (trattasi di una società di persone, s.n.c.) ad immettere capitale proprio ad incremento del patrimonio netto aziendale. Nei criteri di selezione (art. 11 del Bando) si fa riferimento ad un possibile periodo di versamento collocabile "successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva" e "prima del provvedimento do concessione".
Tuttavia nella FAQ n. 1 sulle condizioni di ammissibilità (11 aprile 2017) viene precisato che "è data facoltà alle aziende richiedenti il sostegno di aumentare il proprio Capitale Sociale mediante sottoscrizione e contestualmente versamento dello stesso, da effettuarsi obbligatoriamente prima della presentazione della Domanda di Sostegno- Appurato che l'impegno ad immettere capitale proprio vada allegato alla Domanda di Sostegno, quando va effettuato il versamento della suddetta quota? Prima della presentazione della Domanda (come riportato nella FAG) o tra l'approvazione della graduatoria ed il provvedimento di concessione (come riportato nel Bando)? In quest'ultimo caso, il provvedimento di concessione verrebbe emanato solo a seguito di dimostrazione del versamento effettuato?
3) Un caseificio intende realizzare una linea di produzione dello yogurt a base di latte di bufala che si affiancherebbe a quella esistente di produzione della mozzarella di bufala. In relazione alla differenza di punteggio che viene attribuito nei criteri di selezione (art. 11 del Bando), si chiede se la produzione dello yogurt possa essere considerata come "introduzione un prodotto mai trattato dall'impresa" o come "estensione della linea prodotti già presenti nell'offerta dell'azienda".

1) Con la certificazione sulla Gestione della qualità ISO 9001:2008 è possibile acquisire il punteggio per il possesso di certificazioni volontarie;
2) Ai fini del criterio di ammissibilità il versamento del Capitale Sociale è da effettuarsi obbligatoriamente prima della presentazione della Domanda di Sostegno.
2.1) Il versamento di capitale sociale finalizzato alla valutazione attraverso i criteri di selezione deve essere effettuato prima del provvedimento di concessione.
3) Sì il caseificio può realizzare una nuova linea di produzione dello yogurt a base di latte di bufala ed è considerata come "introduzione di un prodotto mai trattato dall'impresa".
La struttura e le richieste di LCA sono fissate nelle normative DIN/ISO 140/90, in accordo con queste regolamentazioni, il metodo si divide in 4 parti:
  • definizione di ambito ed obiettivo;
  • analisi dell'inventario;
  • stima impatto;
  • interpretazione
Come indicato al punto 3.5 dei Criteri di selezione, ai fini dell'attribuzione del punteggio di 5 punti, tutti gli investimenti richiesti a finanziamento devono derivare da studi LCA.

8.14) [06.06.17] La Tipologia di intervento 4.2.1, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento prevede, tra l'altro, che: sia utilizzata materia prima di provenienza extra aziendale per una quota superiore al 50 % della materia prima che l'impresa intende lavorare/trasformare; sia garantita una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine, la suddetta garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50 % della quantità totale annua che sarà acquistata dall'impresa richiedente. Il "Criterio di selezione 3.2 – Livello di coinvolgimento dei produttori agricoli", attribuisce il punteggio per premiare le imprese che effettuano l'accorciamento ossia mostrano un maggior coinvolgimento dei produttori agricoli, oltre il minimo previsto dalle condizioni di ammissibilità. Nel caso delle "aziende agricole" che sottoscrivono intese di fornitura di materia prima pari al 70 % della quantità totale che andranno a lavorare, di cui il 49 % sarà acquistato da aziende non agricole ed il 51 % sarà acquistato da produttori agricoli, in valore assoluto la quantità di materia prima acquistata da produttori agricoli attraverso le intese di fornitura è pari al 35,70 % della quantità totale lavorata annualmente. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si chiede se all'azienda agricola che produce il 30% della materia prima trasformata e che acquista da produttori agricoli il 35,70% della materia prima con le intese di fornitura, sia possibile attribuire i 3 punti previsti dal Criterio di selezione 3.2 (la quantità di materia prima complessiva prodotta direttamente dai produttori agricoltori è pari al 65,70% di quella totale lavorata).

All'azienda agricola che produce il 30% della materia prima da trasformare e che acquista da produttori agricoli, con le intese di fornitura, il 35,70% della materia prima totale lavorata annualmente, è possibile attribuire i 3 punti previsti dal Criterio di selezione 3.2, in quanto la produzione propria, cioè la materia prima di produzione aziendale, è assimilabile alle intese di fornitura con produttori agricoli.
Le intese di fornitura della materia prima extra aziendale, allegate alla domanda di sostegno, l'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione 3.2 – livello di coinvolgimento dei produttori agricoli – comprendono oltre alla materia prima fornita direttamente da agricoltori anche quella di propria produzione.
Riguardo al punto 3.1 del Bando miglioramento delle prestazioni globali) le ditte individuali sono considerate alla stregua delle Società di persone; infatti potranno usufruire del punteggio qualora s'impegnano a versare il capitale proprio sul conto dedicato prima del provvedimento di concessione.
Essendo previsto un punteggio aggiuntivo laddove il progetto preveda la realizzazione di produzioni di qualità riconosciute ai sensi dei Reg.1151/2012 e 1308/13, in ottica di valorizzazione del territorio e di incremento del valore aggiunto, si può riconoscere il punteggio di 5 punti relativi al Criterio di Selezione n. 3.2 anche i richiedenti iscritti nell'apposito registro dei "CONFEZIONATORI".
In relazione al criterio 3.5– caratteristiche del Progetti – Aspetti Ambientali si ritiene che la spesa per "rifacimento parziale manto copertura capannone industriale esistente (ai fini dell'allocazione dell'impianto fotovoltaico) e rifacimento manto stradale stabilimento non sia configurabile come miglioramento della prestazione energetica esistente dell'immobile.