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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 6.1.1 - Condizioni di ammissibilità


(aggiornamento 20.12.2016)

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Poiché la richiesta non precisa la fonte di provenienza dei terreni dell'azienda che sarà acquisita da sua moglie, non è possibile fornire una risposta esaustiva. In ogni caso, fermo restando che il richiedente deve rispettare tutte le condizioni di ammissibilità previste al l'art. 7 del Bando della tipologia di intervento 6.1.1, si ribadisce che non risulta ammissibile con tale tipologia di intervento:
- la costituzione della nuova azienda agricola derivante da un frazionamento di una azienda preesistente in ambito familiare. Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2016, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado. Da tali vincoli sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa";
- il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge; sono escluse dagli aiuti anche le costituzioni ex novo di società tra coniugi, di cui uno sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni.
Ai fini dell'ammissibilità, non è definita una soglia minima percentuale di incremento. Il requisito risulta soddisfatto se al termine dei trentasei mesi previsti per la realizzazione del Piano di Sviluppo aziendale si registra un aumento (di qualunque entità) del valore della Produzione Standard rispetto al valore ex ante dichiarato al momento della presentazione della domanda.
A seguito di approfondimenti, si rende necessaria una rettifica alla riposta precedentemente fornita. Relativamente ai processi produttivi è necessario far riferimento al piano colturale presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della determinazione della potenzialità produttiva aziendale devono essere considerate le produzioni conseguite a seguito delle semine realizzate durante l'annata agraria (1 Novembre – 31 Ottobre) nella quale ricade l'epoca di presentazione della domanda di sostegno. Nello specifico, per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in pieno campo" possono essere realizzati fino ad un massimo di tre raccolti l'anno (uno principale e due secondari). Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "fiori e piante ornamentali in pieno campo" possono essere considerati massimo due raccolti (uno principale ed uno secondario). Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in orto industriale" possono essere considerati fino ad un massimo di tre raccolti (uno principale e due secondari). Per le coltivazioni riferite alla voce di rubrica "ortaggi freschi in serra" possono essere considerati massimo due raccolti (uno principale ed uno secondario). Ulteriori delucidazioni sulla corretta determinazione della potenzialità produttiva aziendale sono disponibili sulla pagina internet del sito regionale dedicata all'attuazione della presente tipologia di intervento.
Il premio è concesso al giovane agricoltore che per la prima volta si insedia in un azienda agricola in qualità di unico capo d'azienda. Dal piano colturale, parte integrante del fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda, deve risultare un potenziale produttivo aziendale non inferiore a € 12.000,00, se l'azienda è ubicata nella macroaree C e D, e non inferiore a 15.000 Euro se è ubicata nelle macroaree A e B. Nessun'altra condizione sarà presa in considerazione.
1. E' consentito la vendita o il fitto di fondi agricoli del padre al figlio a condizione che il padre chiuda il fascicolo aziendale e che il figlio acquisisca l'intera azienda. Si rammenta che non è ammissibile la costituzione di nuova azienda agricola derivante da un frazionamento di una azienda preesistente in ambito familiare.
2. E' ammissibile. In tal caso si sottolinea che il PS aziendale dovrà essere calcolato senza considerare i terreni in fitto annuale. Si ricorda che, all'art. 7 del bando, il possesso della superfice oggetto dell'intervento deve essere dimostrata attraverso un titolo di possesso di durata pari ad almeno dieci anni.
Ai fini della potenzialità produttiva aziendale è ininfluente la provenienza dei terreni costituenti la nuova azienda. Tuttavia si ribadisce che dal piano colturale, parte integrante del fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda, deve risultare un potenziale produttivo aziendale non inferiore a € 12.000,00 se l'azienda è ubicata nella macroaree C e D e non inferiore a 15.000 Euro se è ubicata nelle macroaree A e B.
Sì, al riguardo si precisa, così come previsto all'art. 7 del Bando, che la Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La Produzione Standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le Produzioni Standard per unità e per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti) come riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda. La tabella n. 01, allegata al Bando riporta le Produzioni Standard predisposta da CRA - INEA per la Regione Campania; la tabella n. 02 raccorda le voci di rubrica dei PS Campania alle produzioni aziendali da fascicolo.
Premesso che la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è prevista per il 25/11/2016, si precisa relativamente alla tipologia d'intervento 6.1.1.che, ai sensi dell'art. 7 del bando, il PSA dovrà risultare avviato entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di Concessione. Pertanto, in caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, tale condizione deve essere dimostrata attraverso la presentazione del relativo titolo autorizzativo previsto dalla vigente normativa edilizia entro il suddetto termine. Si fa presente che, in caso di contestuale presentazione di Domanda di Sostegno a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2, le stesse autorizzazioni devono essere già presenti alla data di presentazione della domanda di sostegno di quest'ultima.
Premesso che, ai fini del presente bando, il punto vendita extra aziendale non è in alcun caso considerato, è possibile acquisire l'azienda dal padre mediante la costituzione di una nuova azienda agricola anche senza la parte di terreno messa in vendita dal proprietario. La nuova azienda deve rispettare le condizioni di ammissibilità all'accesso relativamente alla dimensione economica aziendale come previsto all'art 7 del Bando. Ai fini della verificabilità del divieto di frazionamento, in sede di istruttoria e controllo sarà accertato che le particelle, non oggetto di trasferimento, non risultino presenti nel fascicolo aziendale del cedente.
Sì. Al riguardo, si sottolinea che si darà massima attenzione, in sede di controllo, alla verifica dell'effettivo e reale insediamento del giovane e che lo stesso non risulti artificiosamente creato al solo fine di ottenere il premio.
Per quanto riguarda la potenzialità produttiva aziendale, come previsto nel Bando all'art. 7 "Condizione di ammissibilità", essa corrisponde alla somma dei valori ottenuti per ciascuna unità produttiva moltiplicando le Produzione Standard (Tabella 1 allegata al Bando) per il numero di unità corrispondenti ricavate dal Piano di Coltivazione contenuto nel Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda. La particolare condizione indicata a titolo di esempio, potrà essere tenuta in considerazione e riflettersi nella parametro d'interesse solo se confermata nel suddetto Piano di Coltivazione.
No. La fattispecie in esame rientra, di fatto, in uno dei casi espressamente indicati come non ammissibili a finanziamento dalla tipologia di intervento 6.1.1., ovvero si configura come un passaggio di titolarità dell'azienda tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché come la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge.
Le sole società agricole sono tenute ad inserire nel fascicolo, all'atto della presentazione della domanda, copia dell'attestato di qualifica I.A.P. provvisorio, se non ancora in possesso della qualifica.
I giovani agricoltori richiedenti il premio/contributo a valere sulla tipologia di intervento 6.1.1 e 4.1.2 devono possedere adeguate qualifiche e competenze professionale al momento della presentazione della domanda di sostegno (per le società tale requisito deve essere posseduto dal rappresentante legale). Nel caso in cui il requisito non sia soddisfatto, i giovani potranno acquisirlo entro il termine previsto per la realizzazione del PSA ed in ogni caso non oltre trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, attraverso la partecipazione con profitto ad uno dei corsi regionali di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore che saranno predisposti ad hoc per i beneficiari.
Per ottenere il premio il socio deve acquisire la titolarità della società divenendo unico socio e rappresentante legale della stesse, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal bando. Non sciogliendo la società preesistente i diritti relativi alle superfici vitate vengono mantenuti, anche sostituendo il legale rappresentate.
No. L'art. 7 "Condizioni di Ammissibilità" del bando della presente tipologia di intervento prevende che il premio venga corrisposto al giovane agricoltore che, nell'ambito delle società di capitali, dimostri di possedere la maggioranza delle quote sociali.
La società agricola in esame deve risultare iscritta ai registri della CCIAA, sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01, entro i dodici (12) mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno per poter accedere al premio di cui alla misura 6.1.1 e presentare istanza di sostegno ai sensi della tipologia 4.1.2. Fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dal bando, si sottolinea che la società deve esercitare l'attività agricola in forma esclusiva e possedere una propria partita IVA in campo agricolo. Il possesso del requisito sarà verificato attraverso la visura storica della società.
L'art. 10 – "Importi ed aliquote del sostegno" – del bando della tipologia di intervento 6.1.1 prevede che sia riconosciuto un premio pari a 50.000€ ai giovani richiedenti insediati per la prima volta in agricoltura nelle macroaree C e D. Inoltre, qualora il giovane intenda presentare domanda di sostegno a valere sulla tipologia d'intervento 4.1.2, gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (p.to 6 e 7 dell'art. 2 Reg.702/2014), per i quali l'aliquota di finanziamento è fissata al 50% della spesa ammissibile, beneficiano di una maggiorazione della percentuale del 20% per ciascuna delle condizioni di cui all'art. 17, par. 3 del Reg (UE) n. 1305/13, allegato II, e fino ad un'aliquota di sostegno massima del 90 % della spesa ammissibile.
Ai fini dell'erogazione del premio, il richiedente deve dimostrare il possesso della superficie oggetto dell'intervento attraverso un valido titolo di proprietà o di usufrutto. Pertanto, la fattispecie in esame non appare in contrasto con quanto disciplinato dal bando.
Il giovane agricoltore, cessionario dell'azienda in esame, può presentare domanda di sostegno a valere sulla tipologia di intervento 6.1.1 e 4.1.2, ma non sulla tipologia di intervento 5.2.1. Non è consentito presentare domanda di sostegno a soggetti differenti dai titolari delle aziende agricole che risultino aver subito l'evento calamitoso.
  1. No, come previsto all'art. 7 del Bando della presente tipologia di intervento, l'azienda agricola, al momento di presentazione della domanda, deve soddisfare le seguenti condizioni:
    i) risultare di dimensione economica, espressa in Produzione Standard, non inferiore a 12.000 Euro se è ubicata nelle macroaree C e D e non inferiore a 15.000 Euro se è ubicata nelle macroaree A e B;
    ii) risultare di dimensione economica, espressa in Produzione Standard, non superiore a 200.000 Euro.
  2. Il giovane può insediarsi acquisendo un'azienda già avviata, ovvero crearla ex novo, fermo restando il rispetto delle soglie di PS previste dal bando ed indicate al punto 1.
  3. Il giovane deve rispettare i requisiti di accesso al sostegno, ivi inclusi quelli relativi alla PS, al momento della presentazione della domanda.
Relativamente ai processi produttivi è necessario far riferimento al piano colturale presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della determinazione della potenzialità produttiva aziendale devono essere considerate le produzioni conseguite a seguito delle semine realizzate durante l'annata agraria (1 Novembre – 31 Ottobre) nella quale ricade l'epoca di presentazione della domanda di sostegno.
La costituzione della nuova azienda agricola deve comportare il trasferimento dell'intero complesso dei beni aziendali (terreni e fabbricati). Pertanto, devono essere trasferiti anche i terreni in comodato, i quali, tuttavia, non saranno considerati ai fini del calcolo della PS.
Ai fini del calcolo della Produzione Standard Aziendale, per le domande di sostegno da presentare ai sensi del Decreto del 12/09/2016 n. 46, occorre considerare le produzioni presenti nel Piano Colturale, parte integrante del Fascicolo aziendale, afferenti l'annata agraria intercorrente tra il 1 Novembre 2015 ed il 31 Ottobre 2016. In tal senso potranno essere valorizzate esclusivamente le semine realizzate durante l'annata agraria di riferimento. Nel caso in cui il richiedente si sia insediato in un epoca successiva all'annata agraria di riferimento, per il calcolo della Produzione Standard sarà possibile fare riferimento alle semine realizzate oltre il 31 ottobre 2016 e presenti nel Piano Colturale al momento della presentazione della Domanda di Sostegno.
[20.12.2016] A seguito di approfondimenti ed in considerazione delle indicazioni riportate nella domanda di sostegno predisposta da AgEA si rende necessario rettificare la risposta fornita in data 24.11.2016 e precisare che le produzioni che potranno essere valorizzate ai fini del PS aziendale sono quelle riportare nel Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno