Poiché la richiesta non precisa la fonte di provenienza dei terreni dell'azienda che sarà acquisita da sua moglie, non è possibile fornire una risposta esaustiva. In ogni caso, fermo restando che il richiedente deve rispettare tutte le condizioni di ammissibilità previste al l'art. 7 del Bando della tipologia di intervento 6.1.1, si ribadisce che non risulta ammissibile con tale tipologia di intervento:
- la costituzione della nuova azienda agricola derivante da un frazionamento di una azienda preesistente in ambito familiare. Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2016, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado. Da tali vincoli sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa";
- il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge; sono escluse dagli aiuti anche le costituzioni ex novo di società tra coniugi, di cui uno sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni.