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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 6.1.1 - criteri di selezione


(aggiornamento 22.11.2016)

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Sì. Ai sensi dell'art. 15 del Bando della tipologia di intervento 6.1.1, il Piano di Sviluppo Aziendale potrà essere oggetto di revisione, su richiesta del beneficiario, da effettuarsi una sola volta entro e non oltre i dodici (12) mesi successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, fatto salvo il diritto dell'ente attuatore competente per territorio di approvare le modifiche proposte in relazione alla rispondenza con gli obiettivi prefissati. In ogni caso, tale revisione non deve far venire meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione del punteggio di ammissibilità alla tipologia di intervento 4.1.2, ossia pari a 35,00 punti, di cui almeno 20,00 punti derivanti dalla la valutazione del progetto (principi di selezione n. 4, 5, 6).
A seguito di approfondimenti, si ritiene opportuno riformulare la risposta al quesito. Il criterio di selezione n. 4 "Adesione al Piano assicurativo agricolo" si ritiene soddisfatto se:
 il richiedente al momento della presentazione della Domanda di sostegno ha sottoscritto la polizza assicurativa; ovvero,
 il richiedente si impegna ad aderire al Piano, presentando istanza a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriali di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo 2017. In tal caso, l'adesione deve perfezionarsi prima della graduatoria definitiva e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale sulla G.U.R.I..
Come previsto all'art. 11 del bando, ai fini dell'acquisizione del punteggio al criterio di "Adesione a sistemi di produzione certificata biologica" il richiedente deve indicare nell'istanza che l'azienda è iscritta nell'elenco degli operatori biologici italiani. Il requisito è accertato attraverso l'acquisizione del "Documento Giustificativo" (DG) o, del Certificato di Conformità. Tali documenti sono disponibili nel SIAN nell'elenco degli operatori biologici italiani (art. 92 Ter del Reg CE n. 889/08).
Ai fini dell'applicazione di detto criterio di selezione, il richiedente è ritenuto ammissibile al finanziamento della Tipologia di intervento 4.1.2 qualora la Domanda di Sostegno presentata dallo stesso per il bando della Tipologia di intervento 4.1.2 abbia conseguito, in fase di valutazione, il punteggio minimo fissato da tale bando ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, vale a dire 35 punti, di cui almeno 20 derivanti dall'applicazione dei principio di selezione nn. 4, 5 e 6, afferenti alla valutazione della qualità progettuale.
No. Ai sensi del DM interministeriale del 09/07/2009, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2009, n. 233, "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi", le Lauree non sono considerate equipollenti.
Ai fini della partecipazione alla tipologia d'intervento 6.1.1, coerentemente con quanto previsto all'art 11 "Criteri di selezione" del bando, verrà assegnato un punteggio pari a 10 punti alle aziende che risultano iscritte, al momento della presentazione della domanda del premio, nell'elenco degli operatori biologici italiani. Tale requisito sarà accertato attraverso l'acquisizione del "Documento Giustificativo (DG)" o, del Certificato di Conformità. Ai fini della partecipazione alla tipologia d'intervento 4.1.2., coerentemente con quanto previsto all'art 12 "Criteri di selezione" del bando, l'assegnazione del punteggio pari a 10 punti è subordinata alla riconversione al sistema biologico delle produzioni agricole aziendali, ovvero all'incremento delle produzioni biologiche che il richiedente s'impegnerà ad attuare nell'ambito della realizzazione del programma d'investimenti proposto a finanziamento.
Il principio di selezione n. 3 "Dimensione dell'azienda agricola" sarà applicato avendo riguardo alla superficie agricola totale – SAT. La SAT deve essere espressamente dichiarata dal richiedente e deve corrispondere a quella indicata nel fascicolo aziendale.
Ai richiedenti in possesso di un titolo universitario diverso dal Diploma di Laurea o Laurea in Scienze Agrarie o forestali o laurea equipollente, ovvero laurea in medicina veterinaria per le sole aziende ad indirizzo zootecnico, e diverso dal Diploma di laurea o laurea in materia economico-finanziaria saranno assegnati 3 punti.

5.17) [22.11.16] In data 20/12/2005, presso l'Università degli Studi del Sannio, ho conseguito la laurea triennale in Scienze Ambientali (classe 27) e nell'anno 2006 ho conseguito il titolo abilitativo di Agrotecnico laureato con votazione di 97/100 […]. Il presente bando, ai sensi del cap. 11- Criteri di selezione, riportando la dicitura rubricata "Diploma di Laurea o Laurea in Scienze Agrarie o Forestali o laurea equipollente; Laurea in Medicina Veterinaria per Zootecnico; Diploma di scuola secondaria ad indirizzo agrario; Diploma di laurea o laurea in materia economica-finanziaria; altro titolo di livello Universitario equipollente", mi pone nella condizione di non riuscire a determinare l'esatta collocazione del titolo di laurea da me posseduto, completo del relativo punteggio, in quanto nel disciplinare si parla semplicemente di "equipollenza" a laurea di indirizzo o diploma di laurea in Scienze agrarie o forestali e non si rileva la presenza di un elenco dettagliato di titoli idonei a riconoscere, con precisione, il massimo punteggio attribuibile, pari a punti 15. Ribadendo il possesso della laurea triennale in Scienze Ambientali (classe 27) e della relativa abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico laureato, sottopongo all'attenzione il quesito afferente la corretta corrispondenza della sopracitata laurea triennale in Scienze Ambientali, corredata dall'altrettanta sopracitata abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, ai requisiti del bando al fine del conseguimento del massimo punteggio attribuibile ovvero di punti 15. Dichiaro, per di più, di essere in possesso della laurea specialistica in Scienze Geologiche per le risorse, l'ambiente ed il territorio – rischi geologici e degrado ambientale – e del relativo titolo abilitativo all'esercizio della libera professione di Geologo.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 09.07.2009, il quale fissa l'equiparazione tra DL (diplomi di laurea vecchio ordinamento), LS (laurea specialistica) e LM (Laurea magistrale), il diploma di Laurea o Laurea in Scienze Agrarie o forestali o laurea equipollente che, secondo il bando di gara dà diritto alla attribuzione di punti 15, è classificato come dalla seguente tabella, nella quale al DL equivalgono le corrispondenti LS e LM:

Ordinamento precedente al DM509/99 (DL)

DM 509/99 (LS)

DM270/04
(LM)

Diploma di Laurea in scienze agrarie

Laurea specialistica in scienze e tecnologie agrarie 77/S

Laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie LM-69

Laurea specialistica in scienze e tecnologie agro zootecniche 79/S

Laurea magistrale in scienze zootecniche e tecnologie animali LM-86

Diploma di Laurea in scienze forestali

Laurea specialistica in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 74/S

Laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali LM/73

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Laurea specialistica in medicina veterinaria 47/S

Laurea magistrale in medicina veterinaria LM/42

Il titolo di studio posseduto dal richiedente che, per suo grado, può essere paragonato al predetto, è la laurea specialistica in scienze geologiche. Tale titolo è classificato, ai sensi del predetto decreto, come da seguente tabella, nella quale al DL equivalgono le corrispondenti LS e LM:

Ordinamento precedente al DM509/99 (DL)

DM 509/99 (LS)

DM270/04 (LM)

Diploma di Laurea in scienze geologiche

Laurea specialistica in scienze geologiche 86/S

Laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche LM-74

Laurea specialistica in scienze geofisiche 85/S

Laurea magistrale in scienze geofisiche LM-79

Pertanto, non risulta esserci corrispondenza tra i predetti titoli.
Poiché il richiedente risulta essere in possesso di un diploma di laurea triennale in Scienze per l'Ambiente e la Natura (classe 27), premettendo che lo stesso titolo non può essere confrontato con DL, LS e LM, si riporta per completezza il risultato della verifica ai sensi del Decreto Ministeriale 09.07.09, il quale effettua una comparazione tra classi di laurea come classificate rispettivamente dal DM 509/99 e dal DM 270/04.

DM 509/99

DM 270/04

Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura  classe 27

Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-32

Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali classe 20

Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-25

Scienze e tecnologie agro-alimentari L-26

Dalla tabella si evince che alla classe 27 corrisponde la L-32 e alla classe 20 corrispondono le L-25 e L-26. Anche le lauree triennali appartengono pertanto a classi differenti.

In risposta al quesito posto, non risulta esserci equivalenza tra i titoli di studio posseduti dal richiedente ed titoli necessari per l'attribuzione dei 15 punti previsti dal criterio di selezione.