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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 8.3.1
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici


(aggiornamento 16.03.2018)

Sono elencati nel paragrafo 9.1.6 del prebando (e di conseguenza nel bando)

Il tariffario delle OO.PP

D.Lgs. 50/2016 e L.R. 11/96

Sì e va riportato in detrazione nel quadro economico allegato al bando

Non necessariamente. Nel caso di più proprietari/conduttori, questi si possono associare secondo le modalità indicate nel paragrafo 6 del prebando

La risposta è no. I beneficiari previsti dal bando devono essere proprietari/ possessori di un'area boscata per poter accedere alla misura

Sono riportate nel Piano Triennale AIB vigente della Regione Campania

I punti d'acqua devono essere utilizzati in modo esclusivo per fini AIB e devono garantire la piena efficienza e fruibilità in qualunque momento nonché devono essere ubicati in aree prive di ostacoli al fine di garantire la massima sicurezza ai velivoli che devono attingere l'acqua. La risposta è negativa.

Le dimensioni non entrano in gioco. Quello che deve essere dimostrato è la stretta connessione tra l'area boscata e la problematica che caratterizza la zona limitrofa in termini di stabilità e/o fenomeni erosivi che influenzano in negativo il sistema nella sua globalità.

Per area di drenaggio dobbiamo considerare l'area della superficie sottesa dalla sezione di chiusura considerando l'ultima opera prevista da monte verso valle ( es. ultima briglia o gabbione di difesa spondale).

Non si può estendere all'infinito il concetto di connessione bosco-aree limitrofe altrimenti il soggetto principale (bosco) passa in secondo piano. In ogni caso bisogna dimostrare il possesso/proprietà delle aree e che l'intervento nelle stesse aree limitrofe persegua gli stessi obiettivi della misura.

Il bando dà la possibilità di presentare anche il progetto definitivo per la fase di ammissibilità. In questo caso non si accede alla premialità prevista ma si può presentare nella fase successiva il progetto esecutivo munito dei pareri.

Per quanto attiene agli incarichi il riferimento normativo attuale è il D. Lgs. 50/2016. Per quanto attiene alla progettazione esecutiva risalente all'anno 2011, considerato che la geomorfologia dei luoghi è in continua evoluzione, si può immaginare la non rispondenza tra quanto previsto nel 2011 e lo stato dei luoghi attuale. Tra l'altro tra una la programmazione 2007/2013 e quella attuale 2014/2020 vi sono differenze di approccio verso le stesse problematiche. La risposta è no.

La presente domanda è legata alla precedente, quindi i pareri risalgono all'anno 2011 per cui la risposta è identica.

Non è possibile. Non si puo' infatti, al momento, derogare a quanto stabilito dalla scheda di misura (la quale rimanda all'allegato "A" del bando). Per farlo, la stessa andrebbe modificata e riapprovata. Si potrebbe invece fare riferimento, se ci fossero i tempi, ad una riedizione "aggiornata" del documento in questione ad oggi a cura della Protezione Civile.

Le Comunità Montane, considerata la presenza di più Comuni nel territorio di competenza, possono redigere tanti computi metrici per altrettanti Enti fino al raggiungimento del massimale previsto riportando il tutto in un unico quadro economico generale.

No. Le disposizioni Generali, le quali possono essere più restrittive rispetto ad altre norme di rango superiore, prevedono che vengano confrontati almeno 3 preventivi

Per gli Enti Pubblici è sufficiente aprire un sottoconto all'interno del Conto di Tesoreria.

Fermo restando che tutta la documentazione tecnico-amministrativa riportata nel bando deve essere prodotta da Codesti Enti, il riferimento a tale tipologia di lavori è contenuto nel Paragrafo 13 "presentazione delle domande di pagamento e documentazione da allegare" poiché, in questo caso, vi è una differenziazione rispetto ai lavori in appalto.

La risposta è sì. I beneficiari previsti dal bando possono essere proprietari/ possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali per poter accedere alla misura. Il Demanio, attraverso un Atto, può trasferirne il possesso all'Ente ed autorizzarlo ad effettuare gli interventi di cui al PSR Campania 2014-2020

Trattandosi di strada esistente ciò rientrerebbe nelle opere di miglioramento e di sistemazione del piano viabile. In questo caso gli elaborati tecnici dovranno riportare in modo puntuale le aree interessate da tali interventi.

I Comuni, attraverso una Delibera possono trasferire il possesso all'Ente Delegato ed autorizzarlo ad effettuare gli interventi di cui al PSR Campania 2014-2020. Stesso discorso vale per gli Enti Parco titolari pubblici che hanno la gestione di superfici forestali di proprietà degli stessi Comuni.

Il piano di gestione forestale è obbligatorio per superfici forestali aziendali superiori ad ettari 50, a prescindere dalla superficie forestale oggetto di intervento. Con il nuovo Regolamento Forestale e, quindi per i prossimi bandi , il limite verrà ridotto ad ettari 10.

E' necessario un contratto di affitto per una durata minima che copra il periodo di impegno nonché l'autorizzazione da parte dei comproprietari ad effettuare i lavori di cui al PSR 2014/2020.

No. Il Comune può procedere alla sistemazione della strada forestale esistente purchè si dimostri che questa costituisca l'unico collegamento con la viabilità principale. Lo stesso Ente ed i privati devono sottoscrivere un contratto di affitto per la durata minima dell'impegno.

Gli Enti Delegati (Comunità Montane e Province) non hanno aree di proprietà ma sono possessori di aree forestali. Allo stato possono presentare proposte progettuali riguardanti aree forestali con PAF anche se scaduto ed in regime di proroga, salvo nuove eventuali disposizioni.

Ogni beneficiario può presentare n° 2 proposte progettuali. Se il sito oggetto di intervento è unico, le proposte devono riguardare una l'azione a) ed una l'azione b) in quanto possono coesistere nella stessa area problematiche riconducibili alle declaratorie di entrambe le azioni . Nel caso di proposte riguardanti la stessa azione i siti devono essere diversi altrimenti si potrebbe configurare lo "spacchettamento" di un progetto di importo superiore.

A seconda della tipologia di opere, ove necessario, i calcoli di stabilità vanno eseguiti. Sarà la relazione specialistica ( relazione geologica, geotecnica ecc..) a stabilire la necessità di procedere a tale verifica.

Il PAF scaduto può essere considerato in regime di proroga. Per quanto attiene all'intervento, per la parte prevista nel PAF scaduto si può senz'altro procedere alla progettazione di sistemazione, mentre per la parte contenuta nel nuovo PGF non si può in quanto trattasi di un documento preliminare.

Fermo restando per le aree P_UTR5 e R_UTR5 ( aree da approfondire di cui all'art. 37 NTA-PSAI), si procede come segue:

  • R_UTR4 ( aree a rischio potenzialmente molto elevato) – assimilabili a R4
  • R_UTR3 ( aree a rischio potenzialmente elevato)- assimilabili a R3
  • R_UTR2 (aree a rischio potenzialmente medio) - assimilabili a R2
  • R_UTR1 (aree a rischio potenzialmente moderato) - assimilabili a R1
  • P_UTR4 ( aree a pericolosità da frana potenzialmente molto elevata) – assimilabili a P4
  • P_UTR3 (aree a pericolosità da frana potenzialmente elevata) – assimilabili a P3
  • P_UTR2 (aree a pericolosità da frana potenzialmente media) – assimilabili a P2
  • P_UTR1 (aree a pericolosità da frana potenzialmente moderata) – assimilabili a P1

A seconda se trattasi di livello di progettazione definitivo o esecutivo in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Se due o più soggetti si associano è prevista una premialità a condizione che la sommatoria delle superfici boscate sia pari almeno ad Ettari 20.00.00., ma ciò non costituisce un obbligo per la partecipazione al bando. Nel caso di partecipazione di un singolo soggetto, la superficie minima boscata deve essere pari ad Ettari 0.50.00 di cui alla L.R. 11/96 .

Non appare realizzabile in quanto il possesso delle aree boscate e di quelle limitrofe non risulta in capo allo stesso soggetto e, come tale, non poteva essere riportato nel PAF.

No, in quanto l'iscrizione nella sezione speciale delle imprese agricole rappresenta non un obbligo ma una facoltà ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 77 / 1997.

La proposta non può, al momento, essere accolta in quanto non si può derogare da quanto previsto dalla scheda di misura.

Allo stato la Protezione Civile sta effettuando una revisione non per eventuali errori cui si fa riferimento ma alla luce degli eventi del 2017 che hanno caratterizzato il territorio regionale.